Obiettivo Terra

Associazione di Volontariato di Protezione Civile

Statuto

Art. 1

Costituzione denominazione e sede

E’ costituita con sede in Rimini Via Aprusa 5, l’Associazione di volontariato denominata OBIETTIVO TERRA.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato e non ha scopo di lucro.

Il logo ufficiale dell’associazione, utilizzato in tutte le comunicazioni ed attività legate alla stessa, è riportato di seguito:

Art. 2

Scopi e finalità

L’associazione opera, in attività di volontariato, principalmente a favore di soggetti terzi ed ispirandosi ai principi della solidarietà si prefigge,  come scopo,  di divulgare la conoscenza dei principi fondamentali e l’adozione di tutti quei comportamenti atti a salvaguardare la vita. Tale attività sarà svolta,  in forma diretta ed indiretta,  a favore di tutta la collettività, ma soprattutto fra le giovani generazioni divulgando la cultura della prevenzione e della riduzione dei rischi derivanti da eventi naturali e non.

Tutte le attività si basano sulla Legge 266/1991 “Legge quadro sul volontariato”, su quanto previsto dalla L. 225/1992 e sulle Leggi Regionali n.1 e 12 del 2005 e s.m.i. .

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell’Associazione, le seguenti attività:

  1. Promuovere attività, progetti in ambito di tutela ambientale e del paesaggio ai fini di prevenzione e sensibilizzazione circa i pericoli derivanti da disastri naturali;
  2. Organizzare e collaborare ad attività didattiche divulgative attraverso convegni, manifestazioni e corsi specifici, quest’ultimi nelle scuole di ogni ordine e grado rivolti nei confronti dei giovani per la tutela della loro salute e per la prevenzione delle situazioni di pericolo attraverso un giusto avvicinamento alle conoscenze dei pericoli dei terremoti e del rischio idrogeologico;
  3. Contribuire alla conoscenza, anche scientifica,  dei terremoti, alluvioni e alla salvaguardia del patrimonio culturale in caso di eventi calamitosi;
  4. Cooperare con la Protezione Civile e enti Regionali, Provinciali e Locali;
  5. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.

L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione, anche derivante dal lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 3

Risorse economiche – Fondo comune

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  1. Contributi degli aderenti;
  2. Contributi privati;
  3. Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  4. Donazioni e lasciti testamentari;
  5. Rimborsi derivanti da convenzioni;
  6. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’esercizio sociale va per anno solare cioè dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio solare il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro e non oltre il 30 aprile.

Il bilancio preventivo delle attività e delle iniziative deve essere approvato dall’Assemblea entro il 30 novembre dell’anno precedente quello cui si riferisce.

Il bilancio, sia consuntivo che preventivo, verrà depositato, in copia, presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinchè gli associati possano prenderne visione.

 Art. 4

Membri dell’Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Sono soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minorenne (con esclusione delle attività di emergenza), la stessa, a pena di assoluta irricevibilità, dovrà essere controfirmata e presentata dal tutore/curatore legittimamente titolare dell’esercizio della patria podestà.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Sull’eventuale rigetto di domanda, l’aspirante associato non ammesso,  ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea  degli associati che sarà convocata.

La qualifica di socio si perde:

  1. Per recesso;
  2. Per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
  3. Per esclusione;
  4. Per l’instaurarsi di qualsiasi rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’Associazione;
  5. Per decesso.

L’esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

  1. Che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. Che in qualunque modo arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio Direttivo, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera semplice inviata tramite E-mail.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l’associato interessato, si procederà, in contraddittorio con l’interessato, ad una disamina degli addebiti.

Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea l’associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede ad iscrivere l’annotazione nel libro dei soci con effetto a partire da tale momento.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione nel libro dei soci.

Art. 6

Quota Associativa

  1. L’ importo della quota associativa annuale viene deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
  2. La validità della quota associativa scade il 31 dicembre di ciascun anno;
  3. La quota dell’anno in corso va regolarizzata entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di validità della quota dell’anno precedente.

Art. 7

Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati a:

  1. Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittime adottate dagli organi associativi;
  2. Mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
  3. Versare la quota associativa annuale;
  4. Prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto a:

  1. Partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  2. Partecipare all’Assemblea con diritto di voto, eccetto i soci minorenni;
  3. Accedere alle cariche associative, eccetto i soci minorenni;
  4. Prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 8

Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • Assemblea dei soci
  • Consiglio Direttivo
  • Presidente
  • Collegio Sindacale, se previsto

L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell’elettorato passivo ed attivo.

Art. 9

Assemblea

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è composta da tutti i soci iscritti e può essere ordinaria e straordinaria.  Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

  1. Approva il bilancio, sia consuntivo che preventivo, relativamente ad ogni esercizio;
  2. Stabilisce l’entità della quota associativa annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
  3. Elegge i Componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero,  per il mandato successivo;
  4. Elegge i membri del Collegio Sindacale, se previsto;
  5. Approva i programmi annuali;
  6. Approva gli eventuali regolamenti interni;
  7. Delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
  8. Delibera l’esclusione dei soci dall’Associazione;
  9. Si esprime sull’esclusione di domande di ammissione di nuovi associati.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno due volte all’anno – entro il 30 Aprile ed entro il 30 Novembre – per l’approvazione rispettivamente del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se previsto)  o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro quindici giorni dalla data della richiesta.

Le modifiche dell’atto costitutivo, dello statuto e lo scioglimento dell’associazione devono essere deliberate in assemblea straordinaria.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro del Consiglio Direttivo più anziano. Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche via posta elettronica con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell’associato, almeno quindici giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano,  di persona o per delega,  tutti i soci.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea  è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le delibere sono approvate a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per deliberare modifiche all’atto costitutivo e allo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone,  il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da  almeno un decimo dei partecipanti.

Le delibere assembleari devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da almeno un membro del Consiglio Direttivo.

Art. 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un n° dispari di membri, non inferiore a cinque e non superiore a undici, eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

In caso di dimissioni di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, verrà sostituito dal primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l’Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, quelli rimasti in carica debbono convocare entro quindici giorni l’Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo avrà cura di:

  • Eleggere al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, l’Economo –Cassiere;
  • Eleggere gli eventuali Coordinatori di Settore;
  • predisporre il bilancio consuntivo e previsionale e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
  • curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  • deliberare sulle domande di nuove adesioni e di esclusione dei soci;
  • predisporre regolamenti interni e sue modifiche;
  • stipulare atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  • nominare i responsabili delle varie articolazioni interne;
  • compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti dell’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano d’iscrizione all’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta o per posta elettronica da spedirsi non meno di 7 gg prima della riunione ogni qual volta il Presidente o il suo Vice lo ritenga  opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11

Presidente

Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina le attività dell’associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ( o ad un suo delegato)  ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30gg il Consiglio Direttivo per le elezioni del nuovo Presidente.

Art. 12

Segretario

Il Segretario collabora col Presidente e svolge i seguenti compiti:

  1. Provvede alla tenuta ed all’aggiornamento costante del “Libro dei soci” e aggiorna le schede di tutti i Volontari riguardanti la formazione;
  2. Detiene il “Libro dei beni inventariali”;
  3. Detiene e cura la documentazione delle attività svolte;
  4. Provvede al disbrigo della corrispondenza;
  5. E’ responsabile della redazione e della Conservazione dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 13

Economo-Cassiere

L’Economo-Cassiere ha il compito e la responsabilità della tenuta contabile nonché:

  • Predispone il bilancio previsionale, da sottoporre al Consiglio Direttivo, entro il mese di ottobre al massimo entro il mese di novembre;
  • Predispone il bilancio consuntivo che sottoporrà al Consiglio Direttivo entro e non oltre il mese di febbraio di ciascun anno;
  • Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità nonché avrà cura di conservare tutta la documentazione relativa curandone l’aggiornamento;
  • Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese dopo l’assunzione delle decisioni effettuate dal Consiglio Direttivo.

Art. 14

Coordinatore dei Settori

Ogni Coordinatore di Settore, se previsto,  ha la responsabilità sia operativa che gestionale del settore affidato e/o dei materiali e attrezzature specifiche del suo settore. Egli risponderà del suo operato direttamente al Consiglio Direttivo che lo ha nominato e parteciperà alle stesse riunioni del Consiglio Direttivo qualora non ne facesse parte.

Art. 15

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, se previsto,  ha funzione di controllo, viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplementi, scelti anche fra i non soci e resta in carica tre anni.  Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio Sindacale controlla l’Amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo  ed alle Assemblee, senza diritto di voto e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo e previsionale.

Art. 16

Gratuità delle cariche Associative 

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art.17

Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30gg, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Rimini.

Art.18

Norma Finale

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 19

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.